Con il comunicato tecnico del 23 marzo 2026, l’UAMA ha fatto ordine su un tema che negli ultimi mesi ha generato forte attenzione tra imprese, gruppi internazionali e consulenti: la presentazione delle istanze in deroga ex art. 5-quindecies, par. 10, lett. h) del Regolamento (UE) n. 833/2014, ossia nei casi in cui soggetti italiani intendano continuare a prestare determinati servizi verso entità russe “eleggibili”. Il documento non amplia il perimetro delle attività consentite, ma chiarisce come impostare correttamente le domande autorizzative e quali casistiche concrete ricadano nella procedura.
Il punto centrale è operativo, ma ha effetti molto rilevanti sul piano della compliance. L’UAMA ricorda infatti che, dal 21 giugno 2024, quella che in precedenza era una esenzione si è trasformata in una deroga: di conseguenza, i soggetti italiani che vogliono continuare a fornire i “servizi ristretti” a entità russe di proprietà o sotto il controllo di società UE, SEE, svizzere o di Paesi partner non possono più fare affidamento su un automatismo normativo, ma devono ottenere uno specifico provvedimento autorizzativo. In altre parole, la continuità dei servizi infragruppo o collegati non è esclusa in assoluto, ma passa oggi da una valutazione formale dell’Autorità competente.
Il comunicato richiama un perimetro molto ampio di attività interessate dal divieto: consulenza legale, servizi contabili e fiscali, auditing, consulenza amministrativo-gestionale e PR, costruzione, architettura e ingegneria, pubblicità e ricerche di mercato, consulenza informatica, servizi spaziali commerciali, servizi di intelligenza artificiale, high performance computing, oltre a determinati software gestionali, industriali e bancario-finanziari. Restano inoltre vietati anche i servizi connessi, l’assistenza tecnica e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali collegati a tali software. Il messaggio, quindi, è chiaro: il rischio non riguarda solo il contratto principale di servizio, ma anche le attività accessorie e i diritti immateriali che lo accompagnano.
Sul piano pratico, il Caso A riguarda la situazione più tipica per i gruppi societari: una società italiana che possiede o controlla una società russa e vuole continuare a prestarle servizi ristretti. In questo caso, l’UAMA precisa che occorre una domanda per ciascun utilizzatore finale; se le consociate russe sono più di una, serviranno quindi più istanze. La domanda va presentata tramite la piattaforma E-Licensing selezionando l’autorizzazione specifica individuale “Sanzioni Russia - Esportazione”, con indicazione puntuale del riferimento normativo, classificazione “prodotti non in elenco (procedura catch-all)” e descrizione analitica dei servizi, con relativo valore anche simbolico o nullo, se resi gratuitamente.
Non meno importante è il set documentale richiesto. L’istanza deve essere corredata dalla documentazione che prova la proprietà o il controllo dell’entità russa eleggibile, dall’End User Statement, dal contratto o accordo che identifichi servizi o software e relativo controvalore, nonché da una dichiarazione del legale rappresentante che confermi la sussistenza dei presupposti per la deroga e la compatibilità dell’operazione anche con il Regolamento (UE) n. 269/2014. Va inoltre attestato che i servizi non siano connessi a beni o tecnologie soggetti a divieto di esportazione verso la Russia o, nei casi rilevanti, a beni vietati in importazione nell’Unione. È un passaggio essenziale: la procedura autorizzativa non può essere trattata come un mero adempimento formale, ma richiede una ricostruzione sostanziale dell’operazione e dei suoi collegamenti con la normativa sanzionatoria complessiva.
Molto interessante anche il Caso B, che riguarda i cittadini italiani dipendenti o amministratori di entità russe eleggibili. Richiamando le FAQ della Commissione, l’UAMA ribadisce che ogni cittadino UE, dentro o fuori il territorio dell’Unione, resta soggetto al divieto di prestazione dei servizi ristretti e deve quindi munirsi di autorizzazione, salvo l’eccezione per chi risieda in Russia da prima del 24 febbraio 2022 nelle condizioni previste dal regolamento. Per semplificare la gestione operativa, l’Autorità suggerisce che tali soggetti conferiscano procura a un rappresentante basato in Italia — studio legale, consulente o anche capogruppo italiana — che presenti l’istanza in loro nome e per loro conto.
Il comunicato estende poi la stessa logica anche a scenari più articolati. Nei Casi C.1, C.2 e C.3, l’obbligo autorizzativo viene ricondotto anche ai cittadini italiani dipendenti di consociate estere non UE, ai dipendenti italiani di società di Paesi terzi indipendenti dai gruppi europei, e persino ai liberi professionisti italiani che prestano servizi ristretti a favore di entità russe eleggibili. La linea interpretativa è quindi ampia e sostanziale: ciò che conta non è solo il luogo in cui si trova il prestatore o la struttura societaria di appartenenza, ma il fatto che un cittadino italiano o un soggetto rientrante nella giurisdizione del regolamento stia continuando a fornire servizi ristretti in un contesto che richiede la deroga.
Per le imprese, il segnale è netto. Il comunicato UAMA riduce alcune incertezze applicative, ma al tempo stesso conferma un approccio rigoroso: non basta più sapere che l’entità russa è controllata da un soggetto europeo per ritenere automaticamente proseguibile il rapporto; occorre verificare il tipo di servizio, la struttura del gruppo, la posizione dei singoli dipendenti o amministratori coinvolti, la documentazione disponibile e la coerenza complessiva dell’operazione rispetto all’intero impianto sanzionatorio. In un quadro che la stessa UAMA definisce soggetto a costante evoluzione, l’autorizzazione va inoltre riletta alla luce di eventuali modifiche normative sopravvenute, che potrebbero incidere sulla sua efficacia.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.
Powered by The BB's Way
