CBAM Solution:
Consulenza, calcoli, report e supporto operativo per il periodo definitivo
La Regolamentazione interessa tutti gli Operatori unionali: chiunque importi beni CBAM all'interno dei confini comunitari è soggetto agli obblighi normativi.
Report periodici
Rischio sanzioni
Consulenza professionale

Dal 1° ottobre 2023 è operativo il CBAM: un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nei prodotti importati nell’Unione Europea. Il sistema prevede l’acquisto e la restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO₂ (Certificati CBAM).
Il prezzo dei certificati CBAM applicabile ai primi trimestri 2026, risulta essere rispettivamente di 75,36 e 75,28 Euro per tonnellata di CO₂. Il calendario delle prossime pubblicazioni:
- 5 ottobre 2026 (per il terzo trimestre);
- 4 gennaio 2027 (per il quarto trimestre 2026).
A partire dal 2027, il prezzo dei certificati sarà invece pubblicato settimanalmente.

Perché affidarsi a noi
Il CBAM richiede una gestione tecnica complessa, ed a partire dal 2026 gli obblighi normativi sono diventati ancora più onerosi.
Il periodo definitivo è iniziato e l'importazione di merci CBAM nel territorio doganale dell'UE è possibile solo per gli Operatori autorizzati.
Il CBAM Solution Carbognani
Il nostro servizio include:
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Valutazione attività aziendali
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Predisposizione del Registro
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File Excel personalizzati
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Supporto nella raccolta e lettura dei dati
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Compilazione e inoltro dei Report
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Assistenza per diventare dichiarante autorizzato
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Compilazione note di calcolo metodologiche
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Supporto continuo e dedicato
Sai già quanto ti costeranno i Certificati?
Tutte le importazioni del 2026 sono soggette al dazio ambientale. I certificati però andranno acquistati e restituiti dal 2027. Stima ora il costo e preparati per tempo.
Cos'è il CBAM?
Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alla Frontiera (CBAM) è uno strumento nato per combattere le emissioni di carbonio emesse da produttori extracomunitari. La fase transitoria, terminata con la fine del 2025, prevedeva solo un obbligo di trasmissione dati (Relazioni trimestrali).
Dal 2026 il CBAM è entrato nel suo regime definitivo e le Aziende, per poter importare, saranno tenute a rispettare vari obblighi di monitoraggio, acquisto Certificati e di rendicontazione periodica.
Dalle analisi preventive alla raccolta dati, fino alla previsione dei costi ed all’invio dei Report: ti accompagniamo end-to-end nella gestione CBAM.
Quali beni sono soggetti a CBAM?
Attualmente la normativa si applica alle seguenti categorie:
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Acciaio e ferro
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Alluminio
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Cemento
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Fertilizzanti
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Elettricità
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Idrogeno
Le aziende che importano beni interessati sono tenute a trasmettere una relazione contenete i valori delle emissioni incorporate di CO2, ed a acquistare i relativi Certificati CBAM.
FAQ
Tutte le aziende che importano beni soggetti al CBAM da Paesi extra UE: acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. L’obbligo si applica anche a chi acquista semilavorati o componenti identificati con codifiche rientranti nel Regolamento.
La mancata trasmissione della relazione può comportare:
- Sanzioni amministrative;
- Segnalazioni alla Commissione Europea;
- Esclusione dalla possibilità di diventare dichiarante autorizzato (Status necessario per importare merci CBAM dal 2026);
- Inoltre, la tua azienda potrebbe risultare non conforme agli obblighi di sostenibilità richiesti dalla supply chain europea.
Dovrai richiedere:
- II dati sulle emissioni incorporate nei beni importati
- Informazioni tecniche necessarie per la compilazione del file Excel CBAM
No. Fino alla fine del 2025, il CBAM si trova in una fase transitoria: non è previsto alcun pagamento o acquisto di certificati, ma è obbligatorio trasmettere i report trimestrali.
Dal 2026 invece entrerà in vigore il sistema vero e proprio, che comporterà l’acquisto e lo scambio dei certificati CBAM. E’ stata quindi prevista l’implementazione di un nuovo «dazio ambientale».
Offriamo un servizio completo che copre:
- Analisi delle attività CBAM rilevanti;
- Redazione dei file richiesti dalla normativa;
- Supporto nella raccolta e lettura dei dati fornitori;
- Invio della relazione periodiche tramite portale UE;
- Assistenza per l’ottenimento dello status di dichiarante autorizzato CBAM;
- Supporto previsionale nel calcolo deI Certificati da restituire (tramite note di calcolo)
In più, puoi contattarci in ogni momento per dubbi, chiarimenti normativi o aggiornamenti.
Non aspettare le sanzioni. Contattaci per un supporto esperto CBAM e mantieni la tua azienda conforme.

"EUDR: AGGIORNATO DELL’ALLEGATO I E DEL SISTEMA INFORMATIVO"
In data 13 luglio 2026, la Commissione europea è intervenuta nuovamente sul Regolamento EUDR, approvando due misure, che si inseriscono nel pacchetto semplificativo già sottoposto al dibattito europarlamentare del 4 maggio 2026. Gli interventi di semplificazione confermano la volontà dell’Unione europea di rendere più chiaro il perimetro applicativo della normativa, correggendo alcune criticità emerse nella fase preparatoria e adeguando gli strumenti informatici alle esigenze degli operatori.

"CBAM: PUBBLICATO IL PREZZO DEI CERTIFICATI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2026"
La Commissione europea ha pubblicato il 6 luglio 2026 il prezzo dei certificati CBAM applicabile al secondo trimestre 2026, fissandolo a 75,28 euro per tonnellata di CO₂.
Il valore risulta sostanzialmente stabile rispetto al prezzo del primo trimestre 2026, pari a 75,36 euro per tonnellata di CO₂. La variazione contenuta conferma, almeno in questa fase, un andamento del costo CBAM allineato ai livelli già emersi con la prima pubblicazione ufficiale.

"CBAM: IL CONSIGLIO UE AVANZA SULL’ESTENSIONE AI PRODOTTI A VALLE"
In data 12 giugno 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha concordato la propria posizione negoziale sulla proposta di modifica del Regolamento (UE) 2023/956, istitutivo del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, meglio noto come CBAM. L’intervento si inserisce nel percorso legislativo avviato dalla Commissione europea con la proposta COM(2025) 989 e ha l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dello strumento, estendendone progressivamente l’ambito di applicazione a determinati prodotti a valle e introducendo ulteriori misure anti-elusione.