In data 11 Giugno è stata definitivamente approvata la legge di Delegazione Europea 2024.
Il provvedimento, approvato dal consiglio dei ministri il 24 Maggio 2024, era stato trasmesso al senato (e approvato con modifiche) il 27 Febbraio 2025.
Come già anticipato nel precedente articolo, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta della commissione volta alla semplificazione del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 12 giugno 2025, il quadro sanzionatorio in ambito doganale è stato oggetto di un importante intervento di aggiornamento e razionalizzazione. A distanza di pochi giorni, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la Circolare 14/2025, offrendo un primo orientamento interpretativo utile per imprese e operatori del settore.
In merito a quanto già discusso nel precedente articolo, relativamente alla necessità di ottenere una certificazione specifica per prodotti importati in India, lo Studio segnala che l’obbligo di certificazione Bis relativo ai nuovi requisiti di conformità richiesti dal Bureau of Indian Standard (BIS), la cui entrata in vigore era precedentemente fissata al 28 Agosto 2025, è stato posticipato al 1°Settembre 2026.
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha emesso il messaggio CSMS #65340246 introducendo una modifica operativa rilevante nell’ambito delle importazioni di alluminio soggetto alle misure della Sezione 232. A partire dal 28 giugno 2025, sarebbe possibile utilizzare la dicitura “Unknown” (codice ISO: UN) per indicare il Paese di fusione e colata, nel caso in cui l’importatore non fosse in grado di indicare un Paese nel dettaglio.
Nella giornata di martedì 10 giugno, la Commissione Europea ha annunciato di aver proposto l’adozione di un ulteriore pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia.
Nella serata di ieri, 10 giugno, è stata emanata la sentenza della Corte d’Appello del Circuito Federale che, rispondendo al ricorso dell’amministrazione statunitense, sancisce come “ammissibili” le misure daziarie in importazione che il Presidente Trump aveva instaurato avvalendosi della International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977.
Nella serata di ieri, 03 Giugno 2025, la Presidenza statunitense ha emanato un nuovo ordine esecutivo Presidenziale che apporta importanti modifiche al provvedimento, emesso alla fine di marzo, inerente ai dazi supplementari applicati su acciaio e alluminio. Avvalendosi della Sezione 232, e modificando proclami n.10895 e n 10896, viene stabilito che l’aliquota ad valorem su acciaio, alluminio e loro derivati viene incrementata dall’attuale 25% al 50%.
Il 28 maggio 2025 la Commissione europea ha introdotto un dazio antidumping definitivo sui laminati piatti in ferro o acciaio di origine cinese. Il provvedimento, a conferma delle misure provvisorie adottate il 14 Gennaio scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tramite il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042.
Nella giornata di ieri 28 maggio la Court of International Trade statunitense si è espressa sulle misure daziarie, portate avanti dall’amministrazione Trump, definendole “illegali e nulle”.
Lo Studio segnala a tutti i suoi clienti e a chi interessato che risulta necessario assicurarsi della regolarità della propria posizione CBAM. Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sta infatti provvedendo all’invio di lettere di sollecito con un termine di 30 giorni, invitando chi ancora non ha adempiuto a procedere alle presentazioni CBAM fino ad oggi omesse.
In data 27 Maggio 2025 il Consiglio ha adottato una posizione negoziale sul pacchetto Omnibus 1: la proposta verte essenzialmente su una esenzione ‘de minimis’ che vorrebbe esentare dagli obblighi CBAM tutti gli operatori che non superano un totale di 50 tonnellate di merci interessate dal regolamento all’anno. Questa soglia, sostituirebbe quelle maggiormente restrittive che esentano dalla dichiarazione le merci di valore trascurabile.
Il 22 maggio 2025, la Commissione europea ha pubblicato le prime classificazioni del rischio Paese, come previsto dal Regolamento UE 2023/1115, relativo a materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR).