Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 3 giugno 2026, la Commissione interviene sulle norme procedurali in materia di origine preferenziale delle merci, modificando il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
L’intervento si inserisce nel più ampio processo di aggiornamento e digitalizzazione delle procedure doganali, con l’obiettivo di rendere più uniforme l’applicazione dei regimi preferenziali, rafforzare il sistema REX e favorire la gestione elettronica dei documenti relativi all’origine.
Il regolamento si applicherà, in via generale, dal 23 dicembre 2027. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alle dichiarazioni del fornitore e ai relativi allegati, troveranno invece applicazione dal 23 giugno 2028.
REX: obblighi più chiari per esportatori e rispeditori
Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda il sistema degli esportatori registrati (REX). Le nuove disposizioni consolidano le regole relative alla registrazione degli esportatori e dei rispeditori nell’Unione, nonché degli esportatori nei Paesi terzi e nei Paesi beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate.
Resta confermata la soglia di 6.000 euro entro la quale, salvo diversa previsione dell’accordo preferenziale applicabile, un esportatore non registrato può compilare un documento relativo all’origine. Tuttavia, gli esportatori registrati saranno sempre tenuti a indicare il proprio numero REX nei documenti relativi all’origine, indipendentemente dal valore della spedizione.
Questo regolamento introduce inoltre una specifica disposizione sul monitoraggio degli esportatori registrati nell’Unione, che dovrà essere effettuato dalle autorità doganali sulla base di analisi dei rischi. Per le imprese, questo significa maggiore attenzione alla corretta gestione della registrazione REX, all’aggiornamento dei dati e alla conservazione della documentazione a supporto dell’origine dichiarata.
Dichiarazioni del fornitore: verso dati standardizzati e scambio elettronico
La dichiarazione potrà riferirsi sia a una singola spedizione sia a spedizioni multiple di merci identiche fornite in un determinato periodo. Potrà inoltre essere rilasciata anche dopo la consegna della merce e potrà essere compilata e scambiata con ogni mezzo ritenuto idoneo da fornitore e acquirente, compresi strumenti informatici.
Il nuovo impianto prevede un elenco di dati standardizzati e codificati, con l’obiettivo di adattare la dichiarazione del fornitore alle effettive catene di produzione e approvvigionamento e di agevolare lo scambio elettronico delle informazioni tra fornitori ed esportatori.
Il fornitore sarà inoltre tenuto a informare immediatamente l’acquirente qualora la dichiarazione non sia corretta o non sia più applicabile, anche con riferimento a spedizioni non ancora fornite.
Le autorità doganali dello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente potrà richiedere l’assistenza delle autorità doganali dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore, al fine di verificare l’accuratezza della dichiarazione del fornitore.
Gli esiti della verifica dovranno essere comunicati entro 120 giorni. In mancanza di risposta, o qualora le informazioni ricevute non siano sufficienti, la dichiarazione del fornitore non potrà essere presa in considerazione per determinare il carattere originario delle merci.
e-PoC UE: verso la prova elettronica dell’origine
Il regolamento introduce inoltre il sistema e-PoC UE, un sistema elettronico centralizzato per il trattamento, lo scambio, l’archiviazione e la verifica dei documenti relativi all’origine.
Il sistema sarà utilizzato, tra l’altro, per i certificati di circolazione EUR.1 nell’ambito della Convenzione paneuromediterranea. Gli operatori economici dovranno utilizzare l’e-PoC UE per presentare le domande di certificati EUR.1 a decorrere dal 26 giugno 2030, data dalla quale anche le autorità doganali degli Stati membri utilizzeranno il sistema per il rilascio dei certificati.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.
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