UE–MERCOSUR: DAZI PREFERENZIALI E ORIGINE DELLA MERCE

08 Maggio 2026

Dal 1° maggio 2026 trova applicazione in via provvisoria l’Accordo commerciale interinale tra Unione europea e Mercosur, sottoscritto con i Paesi del blocco sudamericano: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. L’intesa commerciale, firmata nel gennaio 2026 insieme al più ampio Accordo di partenariato UE–Mercosur, anticipa gli effetti economici della liberalizzazione degli scambi mentre resta aperto l’iter dell’accordo complessivo.

L’accordo rappresenta un passaggio rilevante per le imprese che operano nei mercati internazionali, poiché introduce un progressivo abbattimento dei dazi e nuove regole documentali per accedere ai benefici tariffari. Tuttavia, il vantaggio doganale non opera in modo automatico: la riduzione o l’esenzione dai dazi è subordinata al rispetto delle regole di origine preferenziale e alla corretta gestione della relativa prova documentale.

Tra i settori interessati figurano, tra gli altri, macchinari, prodotti chimici, farmaceutici, tessile-abbigliamento, componentistica automotive e prodotti agroalimentari. Per le imprese italiane, l’accordo può quindi rappresentare un’opportunità di accesso più competitivo ai mercati sudamericani, ma solo a condizione che le merci siano correttamente classificate e che l’origine preferenziale sia dimostrabile.

Il punto centrale: l’origine preferenziale

L’aspetto operativo più importante riguarda l’origine della merce. Per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, non è sufficiente che il prodotto sia esportato dall’Unione europea: occorre verificare che lo stesso possa essere considerato originario UE secondo le regole previste dall’accordo.

In concreto, l’azienda dovrà partire dalla classificazione doganale del bene, verificare la regola di origine applicabile e ricostruire la filiera produttiva, distinguendo tra materiali originari e non originari. Le regole di origine specifiche per prodotto sono contenute nell’Allegato 3-B, mentre le note introduttive si trovano nell’Allegato 3-A dell’accordo.

Questo significa che ogni impresa esportatrice dovrà valutare con attenzione i propri processi produttivi: provenienza dei componenti, lavorazioni effettuate, valore dei materiali non originari, eventuale cambio di voce doganale e documenti a supporto. Il beneficio daziario, quindi, diventa una questione non solo commerciale, ma anche di compliance doganale.

Prova dell’origine

Per richiedere il trattamento preferenziale, l’importatore dovrà basarsi su un’attestazione di origine conforme all’Allegato 3-C. Per gli esportatori dell’Unione europea, il numero identificativo da indicare è il numero REX, relativo al sistema degli esportatori registrati.

Il sistema REX si fonda sull’autocertificazione: l’esportatore registrato inserisce l’attestazione di origine in fattura o in altro documento commerciale idoneo. La registrazione presso le autorità competenti consente quindi all’operatore di dichiarare direttamente l’origine preferenziale della merce. Per le spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro, l’attestazione può essere compilata anche senza obbligo di registrazione REX.

È quindi opportuno che le imprese verifichino per tempo la propria posizione REX, l’adeguatezza delle dichiarazioni rilasciate e la disponibilità della documentazione a supporto dell’origine dichiarata.

Importazioni dal Mercosur

Per le merci provenienti dai Paesi Mercosur, l’accordo prevede un sistema documentale articolato. Argentina, Brasile e Uruguay individuano l’esportatore tramite i rispettivi codici identificativi, mentre per un periodo transitorio l’Unione europea accetterà anche un certificato di origine conforme all’Allegato 3-D. Tale possibilità potrà operare per un periodo massimo di cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo.

Un aspetto specifico riguarda il Paraguay, che rilascerà le attestazioni di origine soltanto sotto forma di certificato di origine previsto dall’Allegato 3-D.

L’applicazione provvisoria dell’Accordo UE–Mercosur apre nuove prospettive per l’export europeo e per gli scambi con il Sud America. Per trasformare il vantaggio tariffario in un beneficio concreto, tuttavia, le imprese dovranno dimostrare di conoscere e governare le regole di origine preferenziale. La riduzione dei dazi, infatti, non dipenderà soltanto dalla destinazione della merce, ma dalla capacità dell’operatore di documentare in modo corretto la filiera, la lavorazione e l’origine dei prodotti. Diventa quindi essenziale effettuare un’analisi preventiva dei prodotti, dei codici doganali e della documentazione di origine.

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Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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