CBAM: ARRIVA LA SEMPLIFICAZIONE UFFICIALE

17 Ottobre 2025

In data 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2025/2083, che modifica il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Le nuove disposizioni entreranno in vigore tre giorni dopo la pubblicazione e saranno pienamente applicabili a partire dal 1° gennaio 2026, con alcune scadenze operative differite al 2027.

Questa riforma rappresenta un passaggio fondamentale verso la semplificazione degli oneri amministrativi e l’allineamento con l’EU ETS, garantendo al tempo stesso l’integrità ambientale dello strumento.

Di seguito le principali novità introdotte:

Esenzione de minimis
Introdotta una soglia unica basata sulla massa di 50 tonnellate/anno per ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti e cemento. Gli importatori al di sotto di questo limite sono esentati dagli obblighi CBAM. Restano esclusi idrogeno ed elettricità.

Dichiarazioni annuali e delega
La dichiarazione CBAM diventa annuale, con scadenza al 30 settembre dell’anno successivo. Gli operatori possono ora delegare gli adempimenti a un CBAM Representative o a terzi qualificati.

Metodi di calcolo semplificati
Oltre ai valori effettivi, sono ammessi i valori predefiniti forniti dalla Commissione. Solo i valori effettivi devono essere oggetto di verifica da parte di verificatori accreditati.

Prezzo del carbonio nei Paesi terzi
Gli importatori potranno detrarre dal numero di certificati CBAM i costi di carbonio già sostenuti in Paesi terzi, anche tramite prezzi predefiniti annuali del carbonio che saranno pubblicati dalla Commissione.

Certificati CBAM

  • Inizio acquisti: dal 1° febbraio 2027 per le emissioni del 2026.
  • Copertura trimestrale: obbligo ridotto dal 80% al 50% delle emissioni importate.
  • Restituzione certificati: entro il 30 settembre di ogni anno.
  • Riacquisto certificati: entro il 31 ottobre.
  • Cancellazione automatica: il 1° novembre di ogni anno.

Sanzioni più proporzionate
In caso di inadempienza, le sanzioni ricalcano quelle dell’EU ETS, ma le autorità competenti potranno ridurle se l’errore è minore o non intenzionale.

Il nuovo assetto del CBAM rappresenta una semplificazione sostanziale per le aziende importatrici, che beneficeranno di minori oneri amministrativi grazie all’esenzione massica e alla dichiarazione annuale e maggiore flessibilità con l’uso dei valori predefiniti. Al contempo, il meccanismo mantiene saldo il suo obiettivo: evitare la rilocalizzazione delle emissioni e garantire condizioni di concorrenza leale all’interno del mercato europeo.

La Commissione europea è ora chiamata ad adottare gli atti non legislativi per definire nel dettaglio:

  • la metodologia di calcolo dei valori predefiniti;
  • i prezzi predefiniti del carbonio nei Paesi terzi;
  • le regole operative della piattaforma centrale per la vendita e il riacquisto dei certificati.

Lo Studio Carbognani continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro normativo CBAM, offrendo aggiornamenti tempestivi e assistenza alle imprese per una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Senior Advisor
Esperto in Restrizioni Internazionali, Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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