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UE–TURCHIA: RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROGRAMMI AEO

22 Luglio 2026

In data 16 luglio 2026, la Commissione europea ha annunciato l’adozione, da parte del Comitato di cooperazione doganale UE–Turchia, della decisione relativa al riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di Operatore Economico Autorizzato (AEO). L’accordo consentirà alle autorità doganali dell’Unione europea e della Turchia di riconoscere lo status di affidabilità attribuito agli operatori economici dall’altra parte. Tale qualifica potrà essere presa in considerazione nell’ambito dell’analisi dei rischi doganali e nella determinazione del livello dei controlli applicabili alle merci.

I programmi AEO delle due parti sono basati sugli standard internazionali di sicurezza della catena logistica elaborati dall’Organizzazione mondiale delle dogane. Le valutazioni condotte dalle autorità europee e turche hanno confermato la compatibilità dei requisiti previsti in materia di sicurezza e protezione e la loro capacità di produrre risultati equivalenti. Il riconoscimento reciproco riguarda, infatti, la componente di sicurezza del programma AEO. Per gli operatori unionali, i benefici saranno pertanto collegati alle autorizzazioni che comprendono i requisiti di sicurezza e protezione e non al solo status AEO per le semplificazioni doganali. L’accordo non comporta inoltre il riconoscimento automatico di tutte le autorizzazioni e agevolazioni nazionali concesse agli operatori nei rispettivi territori.

Una volta divenuto operativo, il nuovo sistema potrà tradursi in una minore esposizione ai controlli connessi alla sicurezza e in una maggiore prevedibilità delle operazioni doganali, ferma restando la facoltà delle autorità di effettuare le verifiche ritenute necessarie. L’intesa rappresenta quindi un ulteriore elemento di valorizzazione dello status AEO per le imprese inserite stabilmente nelle catene logistiche tra Unione europea e Turchia.

L’adozione della decisione non comporta tuttavia l’immediata applicazione dei relativi benefici. Secondo quanto precisato dalla Commissione europea, l’accordo entrerà in vigore soltanto dopo l’attivazione dello scambio strutturato delle informazioni riguardanti gli operatori autorizzati. Non è stata ancora comunicata una data precisa e saranno successivamente pubblicate ulteriori indicazioni operative.

Il riconoscimento reciproco si inserisce nel quadro dell’unione doganale esistente tra UE e Turchia, ma non ne modifica l’ambito di applicazione. Non interviene quindi sulle regole relative alla libera circolazione delle merci, sull’utilizzo dei certificati A.TR. o sulla determinazione dell’origine preferenziale dei prodotti agricoli e carbosiderurgici, che continueranno a essere disciplinati dalle rispettive disposizioni. L’accordo rappresenta un importante passo avanti nella cooperazione doganale tra Unione europea e Turchia. I suoi effetti concreti potranno tuttavia essere valutati soltanto dopo l’attivazione dello scambio delle informazioni e la pubblicazione delle relative istruzioni applicative.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

Senior Advisor
Esperto in Restrizioni Internazionali, Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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