XXI PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA
In data 23 luglio 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il XXI pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia, ampliando ulteriormente le sanzioni applicabili nei settori finanziario, energetico, commerciale e militare-industriale. I relativi atti normativi sono entrati in vigore in data odierna, 24 luglio 2026.
Il pacchetto comprende complessivamente 218 nuove designazioni, riguardanti 48 persone fisiche e 170 entità. Si tratta del più ampio intervento degli ultimi quattro anni sotto il profilo delle misure individuali. Per gli operatori economici assumono tuttavia particolare rilevanza le modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2026/1848 al Regolamento (UE) n. 833/2014, che introducono nuovi divieti commerciali e rafforzano i presidi contro l’elusione delle sanzioni.
MISURE FINANZIARIE E CRIPTOVALUTE
Il pacchetto rafforza le restrizioni applicabili al sistema finanziario russo, prevedendo il congelamento dei fondi e il divieto di mettere risorse economiche a disposizione di 94 banche e istituzioni finanziarie. Il divieto di effettuare transazioni viene inoltre esteso a ulteriori 33 enti creditizi e finanziari russi, nonché ad alcune banche stabilite in Paesi terzi e ritenute coinvolte in operazioni di elusione.
Le misure interessano anche 14 piattaforme di servizi connessi alle criptovalute situate, tra gli altri, in Georgia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia. Viene inoltre introdotta la possibilità di vietare tutte le transazioni con fornitori di servizi in cripto-attività stabiliti in Paesi terzi che agevolino l’aggiramento delle sanzioni europee.
ENERGIA E FLOTTA OMBRA
Nel settore energetico, l’Unione europea ha disposto la sospensione, fino al 15 luglio 2027, del meccanismo di adeguamento automatico del limite di prezzo applicabile al petrolio russo, prevedendo comunque un riesame intermedio della misura.
Prosegue inoltre l’azione nei confronti della cosiddetta flotta ombra russa. Alle 632 navi già sottoposte a restrizioni vengono aggiunte altre 41 imbarcazioni. L’ambito delle misure viene esteso anche alle navi che forniscono servizi di bunkeraggio, rimorchio o altro supporto alle unità già designate.
Il pacchetto introduce ulteriori misure nei confronti di raffinerie, commercianti di petrolio, porti e aeroporti utilizzati per sostenere il settore energetico o militare russo. Vengono inoltre interessati operatori attivi nei settori dell’oro, dei diamanti, dell’estrazione mineraria e della metallurgia.
NUOVI DIVIETI DI IMPORTAZIONE: I CODICI DOGANALI INTERESSATI
Una delle novità di maggiore interesse operativo riguarda l’ampliamento dell’Allegato XXI del Regolamento (UE) n. 833/2014, contenente i prodotti che generano entrate significative per la Russia.
Per tali beni è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti originari della Russia o esportati dalla Russia. Il divieto comprende anche la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi alle operazioni vietate.
Le nuove voci della Nomenclatura Combinata inserite nell’Allegato XXI sono:
- NC 2603, 2604, 2607 e 2616: minerali e concentrati di rame, nichel, piombo e metalli preziosi;
- NC 2817 e 2819: ossidi e perossidi di zinco, nonché ossidi e idrossidi di cromo;
- NC 3803: tallolio, anche raffinato;
- NC 7001, 7002, 7003, 7004, 7006, 7008, 7009, 7011, da 7013 a 7018 e 7020: diverse tipologie di vetro e articoli di vetro, compresi specchi, vetreria per la tavola, prodotti per laboratorio e farmacia, elementi per l’edilizia, imitazioni di perle e altri articoli di vetro;
- NC 7901: zinco greggio;
- NC 8707 e 8708: carrozzerie, parti e accessori per autoveicoli.
Il regolamento modifica inoltre la voce ex 4302, relativa alle pelli da pellicceria conciate o preparate, introducendo una specifica esclusione per le pelli di zibellino.
Per i nuovi prodotti è previsto un periodo transitorio fino al 25 ottobre 2026, limitatamente all’esecuzione dei contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 e dei contratti accessori necessari alla loro esecuzione.
La verifica non deve riguardare solamente il Paese dal quale la merce viene materialmente spedita. Il divieto può trovare applicazione anche quando i prodotti vengono importati attraverso un Paese terzo, qualora conservino l’origine russa o risultino esportati dalla Russia.
NUOVE RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE
Il pacchetto amplia anche l’Allegato VII del Regolamento (UE) n. 833/2014, relativo ai beni e alle tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia.
In questo caso, i nuovi beni non vengono generalmente individuati mediante codici doganali, ma attraverso specifiche caratteristiche tecniche. Le nuove restrizioni comprendono:
- sistemi e apparecchiature di radiofrequenza destinabili al controllo, all’intercettazione o al disturbo dei droni;
- materiali autoadesivi in fogli, nastri o pellicole, caratterizzati da particolari prestazioni termiche e utilizzabili nei settori aerospaziale e della difesa;
- polveri, metalli e leghe contenenti almeno il 50% in peso di nichel;
- polveri contenenti almeno il 50% in peso di berillio;
- servomotori con determinate caratteristiche tecniche;
- sistemi di lancio, apparecchiature di supporto a terra e sistemi di terminazione del volo destinabili a droni o missili;
- software specificamente destinati all’utilizzo di tali apparecchiature.
Per questi prodotti, il solo controllo della classificazione doganale non risulta quindi sufficiente. L’operatore deve esaminare anche le caratteristiche tecniche, la composizione, le prestazioni e il possibile utilizzo del bene, confrontandole con le descrizioni contenute negli allegati sanzionatori.
Parallelamente, 51 nuove entità vengono inserite nell’elenco dei soggetti sottoposti a restrizioni rafforzate sulle esportazioni di beni a duplice uso e di tecnologie avanzate. Alcune di queste entità sono stabilite in Cina e Hong Kong, India, Kazakistan, Kirghizistan, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, a conferma della crescente attenzione dell’Unione europea verso le triangolazioni e i flussi commerciali realizzati attraverso Paesi terzi.
VENDITA DI NAVI PER IL TRASPORTO DI GNL
Il Regolamento (UE) 2026/1848 introduce inoltre un nuovo obbligo di notifica per la vendita o il trasferimento della proprietà verso Paesi terzi di navi cisterna destinate al trasporto di gas naturale liquefatto, classificate alla voce NC ex 8901 20.
La notifica deve essere trasmessa all’autorità competente e deve contenere almeno l’identità del venditore e dell’acquirente, le informazioni societarie disponibili, il numero IMO di identificazione della nave e il relativo indicativo di chiamata.
Il regolamento prevede anche la possibilità di introdurre successivamente un divieto di vendita alla Russia o per l’utilizzo in Russia, accompagnato da specifici obblighi di verifica e da clausole contrattuali contro la rivendita. L’applicazione di tali ulteriori disposizioni sarà tuttavia subordinata a una successiva decisione del Consiglio, da assumere sulla base del riesame previsto entro il 25 ottobre 2026.
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI AZIENDALI
Il XXI pacchetto conferma la progressiva estensione delle sanzioni europee non solo ai rapporti diretti con la Russia e la Bielorussia, ma anche alle operazioni effettuate attraverso intermediari, banche, piattaforme finanziarie e soggetti stabiliti in Paesi terzi.
Le imprese dovranno pertanto aggiornare i propri controlli sulle controparti, verificare le banche e i canali di pagamento utilizzati, riesaminare la classificazione doganale dei prodotti e confrontare le relative caratteristiche tecniche con gli allegati del Regolamento (UE) n. 833/2014. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche all’origine delle merci, alla destinazione finale, all’utilizzatore effettivo e all’eventuale presenza di soggetti intermediari.
L’ampliamento delle restrizioni rende sempre più necessario adottare controlli documentati e svolti sulla singola operazione, poiché la conformità non può essere valutata esclusivamente sulla base del Paese di destinazione o del codice doganale dichiarato.
Lo Studio resta a disposizioni per approfondimenti in materia.
