In data 12 ottobre 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato 1.569 nuove designazioni, riguardanti 826 società russe e 743 persone fisiche che ricoprono incarichi di vertice nelle stesse imprese. Si tratta del più ampio intervento di inserimento nelle liste sanzionatorie mai approvato dall’UE, che porta a circa 4.600 il numero complessivo dei soggetti designati nell’ambito del regime a tutela dell’integrità territoriale dell’Ucraina.
Le nuove misure colpiscono soprattutto i fornitori intermedi del complesso militare e industriale russo, coinvolti nella produzione di componenti destinati a missili, droni e aeromobili. I settori interessati comprendono elettronica, semiconduttori, sistemi di comunicazione, radar, tecnologie aeronautiche e satellitari, esplosivi, ottica e navigazione. Oltre la metà delle designazioni riguarda la filiera produttiva dei missili balistici. L’intervento mira quindi a limitare l’accesso alle risorse e ai componenti che sostengono la capacità produttiva dell’industria militare russa.
Il Consiglio richiama, quali atti di riferimento, la Decisione (PESC) 2026/2279 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2281, entrambi del 12 ottobre 2026, comunicandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sul piano operativo, le designazioni comportano l’applicazione delle misure previste dal Regolamento (UE) n. 269/2014. L’articolo 2 dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti ai soggetti elencati, o da questi posseduti, detenuti o controllati, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione, direttamente o indirettamente, oppure a loro vantaggio. Per le imprese, il controllo delle controparti assume pertanto rilievo anche quando la merce oggetto della fornitura non presenta, di per sé, caratteristiche militari.
La verifica non può limitarsi alla denominazione del cliente o del fornitore. Come chiarito dalla Commissione europea, le restrizioni possono interessare anche società non espressamente presenti negli elenchi, ma possedute o controllate da soggetti designati. Occorre quindi valutare la struttura proprietaria, i rapporti di controllo e l’eventuale beneficio che l’operazione potrebbe procurare a un soggetto sanzionato. Questa valutazione mantiene la propria rilevanza anche nei rapporti con operatori stabiliti in Paesi terzi.
Per gli operatori economici, l’ampliamento delle liste rende opportuno aggiornare i controlli soggettivi anche sulle controparti già conosciute, riesaminando gli ordini e le operazioni in corso prima di procedere con forniture o pagamenti. Un controllo svolto in precedenza deve essere rivalutato alla luce delle nuove designazioni; le verifiche vanno inoltre calibrate sui soggetti coinvolti e sulle caratteristiche dell’operazione, conservando evidenza degli accertamenti effettuati. Le indicazioni della Commissione sulla due diligence confermano la responsabilità degli operatori nel garantire il rispetto degli obblighi di congelamento e dei divieti di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.