Lo Studio, in collaborazione con gli avvocati Cosimo Zuccaro e Giacomo Cardani, propone il terzo articolo dei quattro sull’argomento, entrando nel merito dell’analisi sul reato di contrabbando.
Spunti operativi: gli opportuni presidi per predisporre una dichiarazione doganale corretta.
In data 24 luglio 2024, la Commissione europea ha aggiornato le proprie FAQ sulle sanzioni contro Russia e Bielorussia, includendo numerose nuove indicazioni relative al settore chimico. Le FAQ aggiornate riguardano sia il Regolamento (UE) 833/2014 sia il Regolamento REACH Reg. (UE) 1907/2006.
Tra le delucidazioni che offrono istruzioni operative per gli operatori soggetti al Regolamento REACH, è opportuno citare il punto 8, che ha una portata di carattere generale, inerente nello specifico alla due diligence e alla compliance legata al mondo del commercio estero.
In considerazione di ciò lo Studio coglie l’occasione per effettuare un approfondimento sulla tematica.
Lo Studio, in collaborazione con gli avvocati Cosimo Zuccaro e Giacomo Cardani, propone il secondo articolo dei quattro sull’argomento, entrando nel merito dell’analisi sul reato di contrabbando.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, e dell’articolo 38, paragrafo 1 del Codice Doganale dell'Unione (CDU), lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) è soggetto a monitoraggio continuo da parte delle amministrazioni doganali, con lo scopo di individuare precocemente eventuali segnali di non conformità. Ciò garantisce che l’operatore economico continui a rispettare i criteri stabiliti nel corso del tempo, potendo quindi usufruire dei molteplici vantaggi garantiti dal titolo di AEO.
Lo Studio segnala che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 24 giugno 2024, del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1745 del Consiglio del 24 Giugno 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014, relativo al quattordicesimo pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia, sono stati introdotti i nuovi codici certificato inerenti a tale tematica.
Lo Studio propone un articolo inerente ad un’analisi sull’introduzione del reato di contrabbando in ambito doganale, redatto dagli avvocati Cosimo Zuccaro e Giacomo Cardani, di Development Compliance Partners s.r.l. (DCP).
Data l’imminente entrata in effetto del Regolamento UE 2023/1115, relativo alla tematica in oggetto, e le sue potenziali implicazioni per le aziende, lo Studio propone una disamina sull’argomento suddivisa in due articoli, definendo innanzitutto il concetto di Green Deal e gli aspetti legislativi ad esso associati.
Data l’imminente entrata in effetto del Regolamento UE 2023/1115, relativo alla tematica in oggetto, e le sue potenziali implicazioni per le aziende, lo Studio propone una disamina sull’argomento suddivisa in due articoli, definendo innanzitutto il concetto di Green Deal e gli aspetti legislativi ad esso associati.
In data 8 luglio 2024 l’Agenzia delle Dogane ha emanato la nuova circolare 18/2024, che prende in esame le “Informazioni Vincolanti in materia di Origine” (IVO), in particolar modo introducendo alcune novità nella richiesta e rilascio delle stesse.
L'Unione Europea ha recentemente adottato nuove misure restrittive in risposta alla situazione in Bielorussia e al suo coinvolgimento nell' aggressione russa contro l'Ucraina. Le nuove disposizioni sono delineate nella DECISIONE (PESC) 2024/1864 del Consiglio del 29 giugno 2024 e nel REGOLAMENTO (UE) 2024/1865 del Consiglio del 29 giugno 2024.
Con la Decisione di esecuzione UE n. 2879/2023 del 15 dicembre 2023, l'Unione Europea ha ufficializzato l'avvio della prima fase di implementazione della procedura di sdoganamento centralizzato prevista dall'articolo 179 del Codice Doganale dell'Unione (CDU).
In materia di normativa a duplice uso, si segnala come in data 1° luglio 2024 sia stato emesso il Decreto n. 1325/BIS/371 da parte del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tale provvedimento, come consentito dal DL n. 221/2017 all’articolo 9, predispone, anche per l’Italia, un Elenco Nazionale di Controllo per i beni a duplice uso non listati ma comunque assoggettati ad autorizzazione individuale. Sarà quindi necessario richiedere un’autorizzazione specifica per l’esportazione, l’assistenza tecnica e l’intermediazione di tali tipologie di prodotti, ad oggi implementati all’interno dell’Elenco nazionale di controllo.
In data 1° luglio 2024 è entrato in vigore il Modernization of Cosmetics Regulation Act (MoCRA), un emendamento al FDCA che, oltre a fornire una maggiore tutela verso i consumatori, impone l’attuazione di nuovi obblighi per le aziende non statunitensi che commerciano in prodotti cosmetici negli Stati Uniti, elevando gli standard di sicurezza e qualità dei prodotti.