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COFFEE TAX TEDESCA: GLI OBBLIGHI DA CONOSCERE PRIMA DI VENDERE CAFFÈ IN GERMANIA

17 Settembre 2026

Si tratta di un’imposta distinta dai dazi doganali e non armonizzata a livello europeo. La sua applicazione può quindi riguardare anche merci spedite dall’Italia, già in libera pratica nell’Unione. L’assenza di uno sdoganamento al confine non elimina gli obblighi previsti dalla legislazione tedesca. La disciplina è contenuta nella legge Kaffeesteuergesetz e nel relativo regolamento attuativo, Kaffeesteuerverordnung, ed è amministrata dalla dogana tedesca, la Zoll. Ministero federale delle finanze – Kaffeesteuer.

Non soltanto caffè in grani o macinato

La Kaffeesteuer colpisce il caffè torrefatto e quello solubile, anche decaffeinati. Le aliquote sono pari a 2,19 euro per chilogrammo per il caffè torrefatto e 4,78 euro per chilogrammo per quello solubile. Capsule e cialde non costituiscono un’esenzione: ciò che rileva è il caffè contenuto.

Il campo di applicazione comprende inoltre i prodotti introdotti nel territorio fiscale tedesco che contengono da 10 a 900 grammi di caffè per chilogrammo. Possono quindi essere interessati preparati per cappuccino, bevande al caffè, dolci, cioccolatini e altri alimenti composti. Per questi prodotti la legge prevede aliquote per scaglioni, determinate in funzione della tipologia e della quantità di caffè contenuta, da applicare al peso del prodotto.

La verifica non può pertanto fermarsi alla denominazione commerciale. È necessario conoscere la composizione, distinguere il caffè torrefatto da quello solubile e disporre di schede tecniche attendibili. Per estratti e concentrati liquidi, il regolamento considera la sostanza secca ai fini della determinazione della quantità di caffè. 

 

Vendite online: l’obbligo nasce dalla prima consegna

Una delle situazioni più delicate riguarda l’impresa italiana che vende a consumatori tedeschi attraverso il proprio sito e organizza la spedizione, direttamente o tramite un corriere.

In questo caso trova normalmente applicazione la disciplina tedesca delle vendite a distanza, il Versandhandel. Il venditore deve ottenere un’autorizzazione preventiva dalla dogana tedesca, predisporre le registrazioni e assolvere gli obblighi dichiarativi e di pagamento. È inoltre normalmente richiesta una garanzia a copertura dell’imposta.

Non è prevista una soglia generale di esenzione legata al fatturato o al numero di spedizioni: anche una vendita occasionale può essere rilevante. L’imposta nasce con la consegna al privato in Germania ed è dovuta dal venditore oppure dal rappresentante dell’accisa, se nominato.

L’impresa italiana può infatti gestire direttamente la propria posizione oppure nominare uno Steuervertreter stabilito nel territorio fiscale tedesco. La nomina è una possibilità, non un obbligo generalizzato. Per le forniture continuative sono previste semplificazioni, da richiedere all’autorità competente, che consentono una gestione mensile. 

La Kaffeesteuer rimane separata dall’IVA: l’adesione all’OSS non assolve gli obblighi relativi a questa accisa e la soglia IVA europea di 10.000 euro non rappresenta una franchigia per la Coffee Tax.

 

Vendite alle imprese e magazzini tedeschi

Nelle ordinarie forniture a operatori economici tedeschi, il soggetto tenuto all’assolvimento dell’imposta è generalmente il destinatario commerciale. La procedura prevede comunicazione preventiva, garanzia e dichiarazione, con possibilità di semplificazioni per gli acquisti continuativi.

Anche in questi rapporti è opportuno verificare prima della spedizione chi gestirà gli adempimenti e quali dati dovranno accompagnare la fornitura. Una generica clausola contrattuale non sostituisce gli obblighi previsti dalla legge.

Particolare attenzione richiedono i trasferimenti verso magazzini logistici situati in Germania, compresi quelli utilizzati per il fulfillment delle vendite online. Non si può presumere che il gestore del magazzino o il marketplace assolva automaticamente l’accisa. Occorre ricostruire il flusso fisico e contrattuale della merce e individuare il soggetto obbligato già nella fase di introduzione dello stock. 

 

Attenzione anche al semplice transito

Un aspetto spesso trascurato riguarda il caffè proveniente da un altro Stato membro che attraversa la Germania per raggiungere un diverso mercato europeo.

Per il transito commerciale di caffè e prodotti contenenti caffè, la normativa prevede una comunicazione preventiva, a carico del vettore, al Hauptzollamt Stuttgart. La mancata osservanza può determinare conseguenze fiscali e sanzionatorie anche quando la merce non è destinata al consumo tedesco.

La verifica interessa quindi non soltanto chi vende in Germania, ma anche chi organizza trasporti che ne attraversano il territorio. 

 

Una verifica preventiva per evitare costi e contestazioni

Il mancato assolvimento della Kaffeesteuer può comportare il recupero dell’imposta, sanzioni e misure sulla merce. Nei casi di evasione dolosa possono assumere rilievo anche le disposizioni penali tributarie tedesche. Nelle vendite a distanza effettuate senza rispettare la procedura, la legge prevede inoltre la responsabilità del destinatario per l’imposta, con possibili conseguenze anche sul rapporto commerciale con il cliente. 

Mattia Carbognani
CEO
Iscritto all'albo dei Doganalisti. Consulente di Unione Parmense degli Industriali, FIASA, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Romagna, NIBI e Unioncamere Lombardia. Consulente anche di numerose Associazioni Confindustriali di Categoria come ANCMA, ACIMAC, UCIMA e AMAPLAST. Siede al tavolo degli esperti di legislazione doganale di Confindustria a Roma.
 
Contatti
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