CEMENTI, MALTE E CALCESTRUZZI: LA CLASSIFICAZIONE CHE DELIMITA IL CBAM
Per gli importatori di materiali da costruzione e preparazioni refrattarie, distinguere un cemento idraulico da una malta o da un calcestruzzo significa anche verificare l’applicabilità del CBAM. La disciplina vigente comprende i codici della voce 2523, ma non le voci 3816 e 3824 50. L’inquadramento richiede quindi un esame tecnico della merce: denominazione commerciale e presenza di cemento nella composizione non sono sufficienti.
L’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956, nel testo vigente, individua le merci interessate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere attraverso i codici della nomenclatura combinata. Per il cemento, vi figurano clinker, cementi Portland, cementi alluminosi e altri cementi idraulici della voce 2523. La distinzione rispetto alle preparazioni del capitolo 38 assume particolare rilievo nella fase definitiva del CBAM, applicabile dal 1° gennaio 2026.
Non si tratta di una nuova regola di classificazione. La Nomenclatura combinata 2026, introdotta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926, mantiene categorie separate per prodotti che, negli acquisti e nella documentazione commerciale, possono essere descritti con termini simili.
Il punto da chiarire è dunque che cosa viene effettivamente importato: un legante idraulico oppure una preparazione che possiede le caratteristiche di una malta, di un calcestruzzo o di una composizione refrattaria. Il cemento Portland bianco, anche colorato artificialmente, rientra nel codice 2523 21 00, espressamente presente nell’allegato I del regolamento CBAM.
Anche il cemento alluminoso, classificato 2523 30 00, è incluso. La sua eventuale destinazione alla produzione di materiali refrattari non basta, da sola, a collocarlo nella voce 3816. Diverso è il caso della merce che, al momento dell’importazione, costituisce già una preparazione refrattaria. La voce 3816 comprende cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili refrattari, con esclusione dei prodotti della voce 3801. Al suo interno, il codice 3816 00 90 identifica i prodotti diversi dalla pigiata di dolomite.
La presenza di cemento alluminoso in una miscela con aggregati refrattari non consente quindi di attribuire automaticamente alla miscela il codice del legante. Occorre verificare se il prodotto presentato in dogana abbia le caratteristiche di una preparazione refrattaria della voce 3816. Il codice del componente e quello della merce importata possono essere differenti.
Per le malte e i calcestruzzi non refrattari, il riferimento è invece la sottovoce 3824 50, articolata nei codici 3824 50 10, per il calcestruzzo pronto per la gettata, e 3824 50 90, per gli altri prodotti. Alla data di redazione, né la voce 3816 né la sottovoce 3824 50 figurano nell’allegato I del regolamento CBAM.
Questa distinzione non autorizza tuttavia a scegliere il codice in funzione dell’onere economico. La regola generale 1 della NC impone di partire dal testo delle voci e dalle note di sezione e di capitolo; la regola 6 disciplina l’individuazione della sottovoce. Le note esplicative completano l’analisi interpretativa. Neppure la semplice presenza di più componenti comporta necessariamente l’uscita dalla voce 2523: le note esplicative della NC contemplano, ad esempio, cementi di altoforno e pozzolanici nella sottovoce 2523 90 00.
Per l’impresa è quindi opportuno acquisire composizione, natura e proporzioni dei componenti, caratteristiche tecniche, prestazioni termiche e modalità d’impiego. Schede tecniche, documentazione del produttore ed eventuali prove devono permettere di motivare la classificazione, soprattutto quando la fattura riporta soltanto una descrizione generica come “cemento refrattario”.
L’inclusione del codice nell’allegato I è inoltre distinta dall’effettiva insorgenza degli obblighi CBAM. Devono essere considerate l’origine della merce e le esenzioni applicabili. Nel 2026, la soglia de minimis è di 50 tonnellate di massa netta annua, calcolata cumulativamente per importatore sulle merci interessate dei settori cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio e alluminio, non separatamente per ciascun codice. Il superamento assoggetta agli obblighi le importazioni rilevanti dell’intero anno, non soltanto la quantità eccedente.
Occorre infine evitare un’esclusione assoluta basata sul solo codice del prodotto finale: l’articolo 6, paragrafo 3, prevede una disciplina specifica per i prodotti trasformati ottenuti da merci CBAM vincolate al perfezionamento attivo, anche quando il prodotto trasformato non figura nell’allegato I.
Una classificazione documentata consente pertanto di impostare correttamente sia le dichiarazioni doganali sia la gestione CBAM. Il servizio dello Studio dedicato alla classificazione doganale dei prodotti supporta l’inquadramento merceologico necessario a questa verifica.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.
