Il 31 luglio 2025 Il Presidente Donald Trump ha firmato un nuovo Ordine Esecutivo , tramite il quale vengono forniti, in primo luogo, dettagli operativi sull'accordo raggiunto con l' Unione Europea nei giorni scorsi; oltre a ciò viene ridefinito il regime daziario per altri 60 Paesi che hanno negoziato accordi con gli Stati Uniti. La misura segue una serie di provvedimenti precedenti e fa parte della strategia per affrontare il deficit commerciale statunitense e rafforzare l'economia nazionale.
Di seguito si riportano i principali aspetti di interesse contenuti all'interno dell'Ordine Esecutivo, per prodotti Made in UE importati negli Stati Uniti:
· Aliquota del 15%: come preannunciato l'aliquota applicata per la maggior parte dei prodotti è confermata al 15% ma non sarà semplicemente aggiunta al dazio standard (MFN), come avvenuto in precedenza. Nello specifico:
o I beni per i quali veniva applicata una tariffa MFN inferiore al 15% sono ora assoggettati ad un'aliquota del 15%.
o I beni per i quali veniva applicata una tariffa MFN uguale o superiore al 15% vedranno confermata tale aliquota (senza quindi subire un ulteriore incremento del 15%).
· Entrata in vigore: la nuova aliquota del 15% troverà applicazione, per merci immesse al consumo o ritirate dal magazzino per il consumo , a partire dalla mezzanotte (orario della costa Est USA) del 7 agosto ; fanno eccezione le merci caricate nel porto di imbarco prima della mezzanotte (orario della costa Est USA) del 7 agosto, e immesse al consumo o ritirate dal magazzino per il consumo prima della mezzanotte (orario della costa Est USA) del 5 ottobre 2025.
Fino alla data comunicata sarà applicata l'aliquota del 10%, da aggiungersi al dazio MFN.
· Elusione: all'interno dell'EO viene comunicato che, in caso di “transshipmen”, ossia triangolazioni attraverso altri Paesi finalizzate ad eludere le misure daziarie, troverà applicazione una misura punitiva con l'applicazione di un'aliquota al 40%.
· Esclusioni: le nuove disposizioni non si applicano ad alluminio, acciaio e prodotti derivati , a differenza di quanto comunicato nelle precedenti note informative, anche a prodotti del settore automotive (automobili e parti). Per tali categorie di prodotti trovano applicazione i provvedimenti daziari già adottati in precedenza.
Per quanto agli altri Paesi, all'interno dell'EO, viene indicato l' Allegato I , il quale contiene le aliquote aggiornate che gli Stati Uniti hanno concordato con altri Paesi terzi. Occorre specificare che, a differenza di quanto sopra riportato per i prodotti Made in UE, le aliquote presenti nell'Allegato andranno ad aggiungersi al dazio standard (MFN). I Paesi terzi che non sono stati inseriti all'interno dell'allegato manterranno l'aliquota del 10% già in vigore.
Dall'ultimo viene comunicato che l'EO non apporta modifiche all'intesa raggiunta il 12 maggio fra Cina e Stati Uniti, tramite la quale, per prodotti Made in Cina, è stata concordata una proroga del dazio reciproco fino al 12 agosto 2025.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.