ADM, CIRCOLARE N. 30/2025: SEMPLIFICAZIONE DELL’IMPORTO DEL VALORE IN DOGANA

01 Dicembre 2025

In data 24 novembre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso la Circolare n. 30/2025 sulla semplificazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci, ai sensi dell’art. 73 del Reg. (UE) 952/2013 (CDU).

Il documento rappresenta un vero aggiornamento sistematico della disciplina, poiché non solo fornisce nuove istruzioni operative, ma sostituisce integralmente la precedente circolare 5/D/2017, adeguando procedure e criteri alla versione aggiornata del Customs Decisions System (CDS), agli orientamenti TAXUD e al quadro unionale più recente.

L’art. 73 del CDU consente, su istanza dell’operatore, di determinare in modo forfettario o semplificato alcuni importi del valore in dogana che non sono ancora quantificabili al momento dell’accettazione della dichiarazione di importazione. La semplificazione può riguardare:

  • il valore di transazione ex art. 70 CDU (quando alcuni elementi non sono determinabili alla data della dichiarazione);
  • gli importi da aggiungere o sottrarre ai sensi degli artt. 71 e 72 CDU (es. royalty, costi di trasporto postali, assicurazioni, diritti di licenza).

È ammessa solo per il regime di importazione e solo se il metodo di valutazione è il valore di transazione.

L’obbiettivo di tale agevolazione è quello di fornire maggiore certezza sul valore dichiarato, di evitare il ricorso costante alle dichiarazioni incomplete ai sensi dell’art. 166 del CDU e di assicurare una riscossione corretta e tempestiva degli oneri doganali.

Con la circolare 30/2025, l’Agenzia delle Dogane fornisce nuove condizioni per ottenere la semplificazione.

I requisiti oggettivi necessari sono:

  • La sproporzione dei costi amministrativi connessi all’utilizzo sistematico della dichiarazione incompleta ex art. 166 CDU. Quando la gestione delle dichiarazioni complementari diventa eccessivamente onerosa, l’autorizzazione ex art. 73 rappresenta lo strumento più efficiente.
  • L’assenza di scostamenti significativi tra il valore determinato tramite semplificazione e quello che emergerebbe applicando le regole ordinarie. Il richiedente deve quindi dimostrare, tramite dati storici oggettivi e quantificabili (fatture, contratti, documenti contabili), che la semplificazione non altera in modo sostanziale il valore in dogana.

I requisiti soggettivi, in larga parte allineati ai requisiti dello status di AEO, richiedono invece:

  • L’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale da parte dell’operatore;
  • La presenza di un sistema contabile coerente con i principi contabili nazionali e idoneo ai controlli doganali attraverso audit;
  • La presenza di un’organizzazione amministrativa adeguata, dotata di procedure interne e controlli che permettano di individuare eventuali irregolarità nelle operazioni d’importazione.

Per quanto riguarda l’iter di richiesta, la Circolare n. 30/2025 ribadisce che l’istanza deve essere presentata tramite il Customs Decisions System (CDS) e segue un processo strutturato che prevede la valutazione preliminare della completezza, l’istruttoria degli uffici territoriali ADM e l’adozione finale della decisione da parte della Direzione Dogane.

L’autorizzazione non prevede una scadenza temporale, ma è soggetta a un monitoraggio annuale volto a verificare il mantenimento delle condizioni oggettive e soggettive. Per gli operatori interessati, si tratta di una procedura che richiede una preparazione documentale accurata e una solida organizzazione interna.

I dettagli completi sono illustrati nella Circolare n. 30/2025, alla quale si rimanda per un approfondimento integrale.

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Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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